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Eccco un esempio della Nostra etichetta
Negli ultimi tempi quello ittico è tra i settori alimentari a maggior rischio di truffa, adesso con il DDL sviluppo, una norma vincola i pescatori alla trasparenza totale.
Ogni partita di pesce circolante in Italia dovrà essere identificabile e ciascun pesce dovrà essere chiamato sia con il suo nome comune, sia con quello scientifico. In parte oggi è già così, ma non tutti gli esercenti rispettano le regole imposte dall'Unione Europea che, con uno specifico Regolamento, (n. 104\2000), recepito in Italia dal decreto ministeriale del 27/03/2002, impone ai venditori di prodotti ittici di indicare sulle etichette alcune caratteristiche.
Confrontiamo, allora, come dovrebbe essere oggi l'etichetta e come sarà in base alle nuove norme stabilite dal ddl sviluppo.
Cosa dice la legge attuale: Secondo il regolamento Ue, le etichette devono contenere cinque requisiti fondamentali:
1. DENOMINAZIONE COMMERCIALE DELLA SPECIE: è il requisito più rispettato. Obbligatoria anche l’aggiunta della denominazione scientifica;
2. AREA DI PESCA: le specie ittiche catturate in mare devono riportare l’area di pesca (Zona FAO), con tanto di sottozone dove previste; per quelle provenienti da acque dolci o allevamento è necessario specificare, rispettivamente, il paese d’origine o quello in cui si è svolta la fase finale di sviluppo del prodotto o la fase che intercorre tra lo stadio giovanile e la taglia commerciale;
3. METODO DI PRODUZIONE: deve essere riportato secondo le seguenti diciture: “pescato”, “prodotto dalla pesca in acque dolci” oppure “allevato”.
4. ATTREZZO DA PESCA: deve essere riportato il tipo di attrezzo usato per la pesca, ad esempio se si tratta di pesca a strascico dovrà essere indicato "Reti Da Traino".
5 STATO FISICO DEL PRODOTTO: deve essere specificato se si tratta di prodotto fresco, congelato o decongelato
Una disciplina più articolata è prevista per i MISCUGLI:
a. Se sono specie diverse, le informazioni relative al nome commerciale, all’area di pesca e al metodo di produzione devono essere indicate singolarmente per ciascuna specie;
b. Se sono specie identiche, ma catturate con metodi di produzione diversi, sull’etichetta devono essere specificati quest’ultimi;
c. Se sono di specie identiche, ma provenienti da zone di cattura (o allevamento) diverse, deve essere indicata la zona della frazione di prodotto prevalente nel miscuglio, con l’aggiunta dell’avvertenza che la altre frazioni di prodotto provengono anch’esse da zone diverse.